top of page

Indennità di accompagnamento anche per infermità non grave

  • Immagine del redattore: Studio Legale Missimi
    Studio Legale Missimi
  • 20 gen
  • Tempo di lettura: 1 min

La sentenza Cass. 24 ottobre 2025, n. 28212, offre un’importante chiarificazione interpretativa dell’art. 1 L. 18/1980: ai fini del requisito della “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” la Corte afferma che la “necessità di supervisione continua” nella deambulazione, quando è costante e legata a un elevato rischio di cadute, è sostanzialmente equivalente alla “necessità d’aiuto”.



Questa lettura supera l’orientamento restrittivo secondo cui l’indennità sarebbe dovuta solo a chi non riesce a muovere alcun passo senza essere fisicamente sorretto, restituendo centralità alla reale mancanza di autonomia sicura negli spostamenti e alla funzione protettiva dell’indennità di accompagnamento.

La Corte ribadisce il carattere alternativo dei due requisiti previsti dall’art. 1 L. 18/1980 (deambulazione assistita e atti quotidiani della vita), precisando che la residua autonomia funzionale, anche se rilevata tramite strumenti come la scala Barthel, è irrilevante rispetto al primo requisito, in quanto afferisce al diverso ambito degli atti quotidiani.

Sul piano applicativo, INPS, commissioni mediche e giudici di merito devono dunque orientare l’accertamento non tanto sulla mera possibilità di compiere qualche passo, quanto sulla necessità di un accompagnatore che eserciti una vigilanza costante per evitare cadute e incidenti, soprattutto nei casi in cui la documentazione sanitaria evidenzi deambulazione instabile, andatura a piccoli passi, elevato rischio di cadute e necessità di supervisione/aiuto in tutte le attività quotidiane che comportano spostamenti.

Nei casi in cui tali elementi risultino provati, la nuova interpretazione espressa dalla Cassazione conduce a ritenere integrato il requisito della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e, conseguentemente, il diritto all’indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.

 
 
 

Commenti


bottom of page