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Elezioni di Messina, il parere regionale sulle firme è vincolante? Il nodo giuridico al vaglio del TAR ma la risposta è NO

Immagine del redattore: Studio Legale Missimi
Studio Legale Missimi
20 ago
Tempo di lettura: 5 min

Il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana sulla presentazione delle liste senza raccolta delle sottoscrizioni riapre il dibattito sulle elezioni amministrative di Messina. Ma quale valore giuridico ha realmente quel parere? E può determinare, da solo, la validità o l’invalidità delle liste presentate?


Il caso delle liste senza firme

La vicenda riguarda la presentazione delle liste collegate a Sud chiama Nord in occasione delle elezioni amministrative di Messina del 2026.

Il tema controverso è quello della necessità della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste. Secondo quanto riportato nella documentazione e nelle notizie relative al contenzioso, la questione nasce dall'interpretazione della disciplina regionale che prevede specifiche ipotesi di esenzione dalla raccolta delle firme per determinate formazioni politiche.

Nel caso di Messina, le liste collegate a Sud chiama Nord sono state presentate senza la raccolta delle sottoscrizioni, sulla base delle indicazioni precedentemente ricevute dagli uffici regionali competenti.

Successivamente, l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana avrebbe espresso, con un parere del 28 aprile 2026, un'interpretazione secondo cui l'esenzione avrebbe dovuto riferirsi a un solo contrassegno, rendendo necessaria la raccolta delle firme per le ulteriori liste.

È proprio questa diversa interpretazione a costituire uno degli elementi centrali del contenzioso elettorale.


Il parere dell'Ufficio legislativo e legale è vincolante?

La risposta, sotto il profilo strettamente giuridico, è no.

Un parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana ha natura consultiva e costituisce un contributo tecnico-giuridico all'attività dell'amministrazione.

Non si tratta, quindi, di un provvedimento amministrativo di ammissione o esclusione di una lista e, soprattutto, non si tratta di una decisione giurisdizionale.

La distinzione è fondamentale.

Il parere può assumere un significativo rilievo interpretativo e può essere utilizzato dall'amministrazione o dalle parti del contenzioso per sostenere una determinata ricostruzione della normativa. Non determina, tuttavia, automaticamente l'invalidità delle liste e non vincola il giudice amministrativo.

La stessa documentazione relativa all'attività dell'Ufficio legislativo e legale regionale evidenzia la natura consultiva di tali interventi. In una vicenda precedente, ad esempio, è stato espressamente rilevato che un parere dell'Ufficio legislativo e legale non era né obbligatorio né vincolante.

Pertanto, sarebbe giuridicamente improprio affermare che la semplice pubblicazione o conoscibilità del parere abbia già determinato l'illegittimità delle liste.


Chi decide sulla validità delle liste?

La questione deve essere distinta in due momenti.

Il primo riguarda le operazioni di presentazione e ammissione delle liste, che sono attribuite agli organi elettorali competenti secondo la disciplina applicabile.

Il secondo riguarda il contenzioso successivo alle elezioni, nel quale la legittimità delle operazioni elettorali può essere sottoposta al giudice amministrativo.

La disciplina elettorale, del resto, conosce espressamente ipotesi nelle quali le decisioni degli organi elettorali sono sottoposte al controllo del giudice amministrativo. La normativa statale in materia elettorale prevede, ad esempio, che contro determinate decisioni relative all'ammissione o all'eliminazione delle liste sia possibile proporre ricorso al giudice amministrativo.

Nel caso di Messina, dunque, il punto decisivo non è stabilire se l'Ufficio legislativo e legale abbia espresso un'interpretazione autorevole, ma se tale interpretazione corrisponda alla corretta applicazione della normativa elettorale siciliana e quali conseguenze giuridiche derivino dall'eventuale violazione.


Il problema dell'affidamento nelle precedenti indicazioni amministrative

La vicenda presenta, tuttavia, un ulteriore profilo di particolare interesse.

Secondo quanto riportato nel materiale relativo al caso, prima della presentazione delle liste erano state richieste indicazioni agli uffici regionali competenti e tali indicazioni avevano costituito il presupposto sulla base del quale le liste erano state presentate senza sottoscrizioni.

Il successivo parere dell'Ufficio legislativo e legale sarebbe intervenuto mentre era ancora in corso il periodo previsto per la presentazione delle liste.

Questo elemento introduce nel contenzioso anche il tema dell'affidamento del soggetto che abbia conformato la propria condotta alle indicazioni ricevute dall'amministrazione.

Si tratta di un profilo che non consente, di per sé, di affermare la regolarità delle liste, ma che può assumere rilievo nell'analisi complessiva della vicenda, soprattutto con riferimento alla conoscibilità delle diverse interpretazioni amministrative e alle conseguenze che possono derivare da un eventuale mutamento dell'orientamento degli uffici durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

La questione è particolarmente delicata perché il procedimento elettorale è caratterizzato da termini molto ristretti e dalla necessità di garantire certezza e stabilità alle operazioni di voto.


Il parere non sostituisce la legge

Un altro principio deve essere tenuto fermo.

L'Ufficio legislativo e legale non dispone del potere di modificare la disciplina elettorale attraverso un proprio parere.

Il parametro di riferimento resta sempre la norma vigente.

Normattiva ricorda che la legislazione regionale siciliana deve essere verificata attraverso le fonti normative regionali ufficiali, alle quali il portale rinvia per la consultazione degli atti vigenti.

Di conseguenza, il vero problema giuridico è stabilire quale sia la corretta interpretazione della disciplina applicabile alla presentazione delle liste e, soprattutto, se la deroga alla raccolta delle sottoscrizioni possa essere utilizzata per più liste recanti il medesimo riferimento politico oppure debba essere riferita a un singolo contrassegno.

È questa, in sostanza, la questione interpretativa dalla quale dipenderà la valutazione della legittimità delle operazioni elettorali.


Il ruolo del TAR

La decisione finale sulla controversia non spetta, quindi, all'Ufficio legislativo e legale della Regione, ma al giudice amministrativo, nell'ambito dei ricorsi proposti dagli interessati.

Il TAR dovrà verificare la disciplina applicabile, gli atti adottati dagli organi elettorali, le indicazioni precedentemente fornite dall'amministrazione e il contenuto del successivo parere regionale.

Dovrà inoltre essere valutato se l'eventuale irregolarità dedotta dai ricorrenti sia effettivamente sussistente e, soprattutto, quale conseguenza giuridica possa produrre sul procedimento elettorale.

Non ogni irregolarità, infatti, determina automaticamente le medesime conseguenze. Occorre verificare la natura della violazione, la disciplina applicabile e gli effetti che l'ordinamento ricollega a quella specifica violazione.


A Messina la questione resta dunque aperta

L'Ufficio centrale elettorale ha già proceduto alla proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Messina il 20 giugno 2026, al termine della verifica dei verbali delle 253 sezioni cittadine.

Questo, tuttavia, non impedisce che la legittimità delle operazioni elettorali sia sottoposta al controllo giurisdizionale nei termini e secondo le forme previste dalla legge.

Il contenzioso annunciato e successivamente instaurato ruota proprio intorno alla questione delle sottoscrizioni e alla corretta interpretazione della disciplina sull'esenzione dalla raccolta delle firme.

Il parere dell'Ufficio legislativo e legale rappresenta, pertanto, un elemento del quadro giuridico della controversia, ma non la decisione della controversia.


Alla domanda iniziale — il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana è vincolante? — deve essere data una risposta negativa.

Il parere ha natura consultiva e non può sostituire né la decisione dell'organo elettorale competente né, tantomeno, quella del giudice amministrativo.

La questione realmente decisiva è un'altra: se la mancata raccolta delle sottoscrizioni fosse conforme alla normativa elettorale applicabile e, in caso contrario, quali effetti giuridici debbano derivarne sulle liste e sulle operazioni elettorali.

Sarà quindi il giudice amministrativo, attraverso l'esame degli atti e delle norme applicabili, a stabilire se le contestazioni siano fondate e quali conseguenze possano eventualmente derivare dall'accertamento di un vizio.

Il parere regionale, in questo quadro, potrà costituire un importante elemento interpretativo, ma non è esso stesso a decidere la sorte delle elezioni di Messina.

Avv. Giuseppe Missimi – Studio legale Missimi

 
 
 

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