Il condomino locatore puo' rifarsi sul conduttore moroso che non paga il posto auto?
- Studio Legale Missimi
- 20 gen
- Tempo di lettura: 2 min
Il condomino locatore può rivalersi sul conduttore moroso per il mancato pagamento dei canoni del posto auto, poiché tali spese rientrano negli oneri condominiali a carico dell'inquilino.
Responsabilità contrattuale
Secondo l'art. 1576 del Codice Civile, il conduttore è tenuto a pagare le spese relative all'ordinaria amministrazione del condominio, inclusi i canoni per i posti auto assegnati, che tipicamente costituiscono quote di spese comuni. Il locatore resta solidalmente responsabile verso il condominio, ma ha diritto di regresso contro l'inquilino entro 60 giorni dalla richiesta di pagamento.
Azioni legali disponibili
Per esercitare la rivalsa, il locatore deve prima saldare il debito condominiale e poi notificare formalmente il conduttore, con possibilità di intimazione di sfratto per morosità se l'importo eccede due mensilità (art. 5, legge 392/1978). L'amministratore non può agire direttamente contro il conduttore né sospendere l'accesso al posto auto.
Articolo per sito legale

Nel contesto del diritto condominiale italiano, una questione ricorrente è se il proprietario-locatore di un'unità immobiliare con posto auto possa agire contro l'inquilino moroso per il recupero delle quote condominiali non versate relative al parcheggio. La risposta è affermativa, ma richiede il rispetto di precise procedure legali.
Quadro normativo
L'art. 1576, comma 2, del Codice Civile stabilisce che il conduttore è obbligato al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione, tra cui rientrano i canoni per i posti auto, considerati oneri comuni salvo diversa pattuizione contrattuale. Il locatore rimane solidalmente obbligato verso l'amministratore di condominio, ma può esercitare azione di regresso entro 60 giorni dalla notifica del debito.
Procedura per la rivalsa
Pagamento preliminare: Il locatore deve saldare la quota dovuta al condominio per evitare azioni esecutive contro di sé.
Intimazione formale: Invio di diffida al conduttore con richiesta di pagamento, specificando importi e riferimenti normativi.
Sfratto per morosità: Se il debito supera l'equivalente di due mensilità di canone, è possibile procedere con convalida di sfratto ai sensi dell'art. 5 della legge 392/1978.
Recupero giudiziale: In caso di inadempienza, si può ottenere decreto ingiuntivo, opponibile anche per le spese condominiali.
Non è consentito al condominio sospendere l'uso del posto auto o agire direttamente contro l'inquilino, in quanto il contratto è con il proprietario.
Consigli pratici
Inserire clausole chiare nel contratto di locazione che specifichino l'obbligo del conduttore per i canoni del posto auto.
Monitorare gli estratti conto condominiali per intervenire tempestivamente.
Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto condominiale per assistenza nella diffida e nelle procedure giudiziarie.
Riferimenti normativi principali: Art. 1576 c.c.; Art. 63, DACCU; Legge 392/1978.




Commenti