Foto di minori sui social senza consenso: quando scatta davvero il risarcimento del danno?
- Studio Legale Missimi
- 20 gen
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Il quadro normativo: diritti del minore e limiti ai genitori
Pubblicare sui social la foto di un minore senza il consenso di entrambi i genitori integra un abuso dell’immagine altrui ex art. 10 c.c. e può violare anche la normativa privacy.Si tratta di un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, che incide su diritti fondamentali del figlio (riservatezza, identità personale, sviluppo sereno della personalità) e va valutato alla luce della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell’art. 2 Cost.

Serve sempre il consenso di entrambi i genitori?
Per i minori di 14 anni il Garante Privacy e la più recente giurisprudenza richiedono il preventivo consenso espresso di entrambi i genitori per la pubblicazione di foto sui social network.Se anche uno solo dei genitori si oppone, la diffusione è illecita e il genitore contrario può chiedere la rimozione delle immagini, l’inibitoria di ulteriori post e l’intervento dell’Autorità garante.
Il principio della Cassazione: niente automatismi sul danno
Con l’ordinanza n. 23018 del 21 agosto 2024 la Cassazione ha chiarito che la lesione del diritto all’immagine del minore si perfeziona con la diffusione non autorizzata, ma il risarcimento non è automatico.Il giudice deve verificare in concreto l’effettività e la serietà del pregiudizio non patrimoniale, evitando di considerare il danno “in re ipsa” e bilanciando tutela del minore e rischio di pretese risarcitorie pretestuose.
Come si prova e come si quantifica il danno
Il pregiudizio può emergere da elementi oggettivi: contesto denigratorio o sessualizzato dell’immagine, ampiezza della platea raggiunta, durata online del contenuto, derisioni o emarginazione subite dal minore.La quantificazione è rimessa a un apprezzamento equitativo, che tiene conto della gravità della lesione, delle caratteristiche del social utilizzato, del numero di foto e del ruolo dei genitori, con importi che in giurisprudenza vanno, di regola, da alcune migliaia di euro in su.
Cosa può fare concretamente il genitore che non è d’accordo
Il genitore contrario alla pubblicazione può:
diffidare l’altro genitore (o il terzo) chiedendo la rimozione immediata delle immagini e la cessazione di ulteriori post;
rivolgersi al giudice civile per ottenere un provvedimento d’urgenza (inibitoria, ordine di rimozione, sanzioni di mora) e, se del caso, proporre un’azione per il risarcimento del danno in favore del minore.




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