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Assicurazioni e sinistri, attenzione! Ora c’è l’arbitro assicurativo

  • Immagine del redattore: Studio Legale Missimi
    Studio Legale Missimi
  • 4 feb
  • Tempo di lettura: 2 min

Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro assicurativo (AAS), un nuovo organismo di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa, istituito in attuazione dell’art. 187.1 del Codice delle assicurazioni private, che ha recepito l’art. 15 della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa



L’introduzione dell’AAS rappresenta una novità di rilievo nel sistema di tutela dei contraenti, degli assicurati e dei danneggiati, incidendo in modo significativo sulle modalità di gestione del contenzioso con le imprese di assicurazione e con gli intermediari.


Una nuova figura nella risoluzione delle controversie assicurative

L’Arbitro assicurativo è un organismo indipendente e imparziale, sostenuto dall’IVASS, cui possono rivolgersi i clienti per la risoluzione di controversie derivanti da contratti di assicurazione già conclusi.Il procedimento è caratterizzato da semplicità, rapidità e contenimento dei costi: il ricorso è presentato online, ha un costo di 20 euro (rimborsabili in caso di accoglimento) ed è deciso, di regola, entro 180 giorni, prorogabili nei casi più complessi .

Le decisioni dell’AAS non hanno natura vincolante come una sentenza, ma il loro mancato rispetto da parte dell’impresa o dell’intermediario comporta forme di pubblicità dell’inadempimento sul sito dell’Arbitro e su quello dell’operatore interessato, con evidenti riflessi reputazionali .


Il reclamo preventivo e la condizione di procedibilità

Elemento centrale del nuovo sistema è il reclamo preventivo, che costituisce un presupposto necessario di ammissibilità del ricorso all’Arbitro assicurativo.Il cliente deve, infatti, presentare un reclamo scritto all’impresa di assicurazione o all’intermediario e attendere il decorso di 45 giorni senza risposta, oppure ricevere una risposta ritenuta non soddisfacente. Solo a queste condizioni è possibile adire l’AAS, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo e purché i fatti non risalgano a oltre tre anni prima .

In questo senso, l’Arbitro assicurativo si inserisce come passaggio preliminare strutturato rispetto all’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria, assumendo un ruolo assimilabile a una condizione di procedibilità nelle controversie assicurative rientranti nella sua competenza.


Particolare rilevanza nei sinistri stradali

L’impatto dell’AAS è particolarmente significativo in materia di responsabilità civile auto.Il danneggiato può presentare ricorso all’Arbitro assicurativo per controversie rientranti nei limiti di valore previsti (fino a 2.500 euro quando agisce direttamente contro l’impresa) e, nei casi di risarcimento diretto ex art. 149 Cod. ass., il ricorso deve essere promosso nei confronti della propria compagnia .

In tale ambito, l’Arbitro assicurativo si affianca agli strumenti già esistenti di risoluzione stragiudiziale, contribuendo a ridurre il ricorso al giudice e a favorire una definizione più rapida delle controversie di minore entità economica.


Una forte novità nel panorama assicurativo

L’istituzione dell’Arbitro assicurativo segna un cambio di paradigma nella gestione del contenzioso assicurativo, rafforzando il sistema delle tutele stragiudiziali e imponendo alle imprese e agli intermediari un confronto anticipato e strutturato con le istanze dei clienti.

Per assicurati e danneggiati, si tratta di uno strumento che consente di far valere le proprie ragioni in modo più accessibile; per gli operatori del diritto, di una novità destinata a incidere concretamente sulle strategie di gestione delle controversie, soprattutto nel settore dei sinistri stradali, dove l’AAS è destinato a diventare un passaggio sempre più centrale prima dell’eventuale azione giudiziaria.


 
 
 

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