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Bonus affitto per genitori separati e divorziati: requisiti, importo e modalità di domanda

Immagine del redattore: Studio Legale Missimi
Studio Legale Missimi
8 ott
Tempo di lettura: 7 min

A cura dell’avv. Giuseppe Missimi

Impaginazione con IA


Il nuovo sostegno abitativo previsto per il 2026

Dal 7 ottobre 2026 è operativa la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la presentazione delle domande relative al nuovo contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni.

La misura trova il proprio fondamento nell’art. 1, commi 234 e 235, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Con il decreto interministeriale MIT-MEF n. 200 del 14 settembre 2026, registrato dalla Corte dei conti il 2 ottobre 2026, sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso e di erogazione del contributo.

Si tratta, dunque, di una misura ormai concretamente operativa e non più di una mera previsione normativa.

A chi è rivolto il contributo

Il beneficio è destinato al genitore che, a seguito della separazione o del divorzio, non sia assegnatario dell’abitazione familiare di proprietà e che debba sostenere il costo di una nuova sistemazione abitativa.

La disciplina richiede la contemporanea presenza di una serie di condizioni.

In particolare, il richiedente deve:

  • essere separato o divorziato e non assegnatario dell’abitazione familiare di proprietà;

  • essere in possesso del relativo provvedimento di separazione o divorzio;

  • avere almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell'Avviso, ossia al 7 ottobre 2026;

  • essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato, intestato al richiedente;

  • non essere proprietario di altri immobili ad uso residenziale nel medesimo Comune dell’abitazione familiare o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri, fatta salva l’eventuale proprietà dell’abitazione familiare;

  • essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli;

  • avere un reddito individuale non superiore a 35.000 euro, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile;

  • non essere beneficiario di altri sussidi pubblici destinati ad analoghe finalità di sostegno abitativo;

  • non essere assegnatario di un’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica.

Un aspetto particolarmente significativo è che il requisito economico è parametrato al reddito individuale e non all’ISEE. La soglia prevista dal decreto è quella di 35.000 euro.

Quanto può spettare

Il contributo è pari al 50% degli oneri annualmente sostenuti per il canone di locazione, con un limite massimo di 6.000 euro annui.

Il limite massimo equivale, in termini mensili, a 500 euro, ma è importante precisare che il beneficio non viene necessariamente erogato nella misura di 500 euro al mese.

Il calcolo è effettuato sul canone effettivamente sostenuto: pertanto, ad esempio, un canone annuo di 8.000 euro determina, in linea teorica, un contributo di 4.000 euro, mentre per un canone annuo pari o superiore a 12.000 euro opera il tetto massimo di 6.000 euro.

Il decreto stabilisce inoltre che il contributo viene riconosciuto in un’unica erogazione annuale, e non attraverso dodici distinti pagamenti mensili.


Non è un click day

Un chiarimento particolarmente importante riguarda il momento di presentazione della domanda.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 7 ottobre 2026 alle ore 12.00 del 28 ottobre 2026.

L’Avviso pubblico precisa espressamente che l’ordine di arrivo della domanda non costituisce titolo di preferenza.

Non siamo, quindi, di fronte a un tradizionale meccanismo di “click day”, nel quale l’esaurimento delle risorse dipende dalla rapidità di invio dell’istanza.

La domanda deve comunque essere presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza, perché l’Amministrazione avverte che eventuali interruzioni della connessione, chiusure della pagina o problemi riconducibili al dispositivo dell’utente possono comportare la perdita della posizione acquisita nella coda e, una volta superato il termine, l’impossibilità di completare la procedura.

L’Avviso precisa inoltre che, qualora si verifichi un blocco o un malfunzionamento della piattaforma, il termine potrà essere prorogato.


Come si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’accesso avviene mediante:

  • SPID;

  • CIE;

  • CNS.

Ciascun avente diritto può presentare una sola domanda.

La piattaforma associa automaticamente alla domanda un codice identificativo (ID). Al termine della procedura, una volta completato correttamente l’invio, viene visualizzato il numero della domanda e la dicitura “COMPLETATA”, con possibilità di scaricare il riepilogo dei dati in formato PDF.

È fondamentale prestare particolare attenzione alla fase di compilazione: una domanda già trasmessa non può essere modificata.

Tra le informazioni richieste rientrano, tra l’altro, i dati relativi alla separazione o al divorzio, all’abitazione familiare, al contratto di locazione, al canone annuale, ai figli, al reddito e alle condizioni rilevanti ai fini della graduatoria.

Devono inoltre essere indicati il numero di telefono mobile, l’IBAN intestato al richiedente, l’indirizzo e-mail e la PEC per le eventuali comunicazioni dell’Amministrazione.


La graduatoria: non tutti gli aventi diritto riceveranno automaticamente il contributo

Il possesso dei requisiti non significa, di per sé, avere la certezza dell’erogazione.

Le risorse disponibili per il 2026 ammontano infatti a 20 milioni di euro e sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome secondo specifici criteri.

Il decreto prevede che il riparto tenga conto, in particolare:

  1. del numero medio dei genitori separati o divorziati residenti nella Regione;

  2. del reddito medio regionale;

  3. del numero dei Comuni ad alta tensione abitativa.

Le risorse vengono quindi accantonate su base territoriale e, all’interno di ciascun ambito regionale, viene formata una graduatoria.

La graduatoria è elaborata automaticamente dalla piattaforma sulla base dei punteggi previsti dal decreto.


Quali condizioni attribuiscono un punteggio maggiore

Il sistema non si limita a verificare l’esistenza dei requisiti minimi, ma attribuisce un punteggio sulla base di determinate condizioni personali e familiari.

Il decreto prevede, in particolare:

Condizione

Punteggio

Reddito individuale fino a 15.000 euro

15 punti

Reddito da 15.001 a 25.000 euro

13 punti

Reddito da 25.001 a 35.000 euro

10 punti

Per ogni figlio a carico di età inferiore a 21 anni

2 punti

Per ogni figlio a carico con disabilità

4 punti

Disabilità del richiedente

4 punti

Disoccupazione involontaria

2 punti

Residenza in Comune con popolazione superiore a 200.000 abitanti

5 punti

Residenza in Comune ad alta tensione abitativa con popolazione inferiore a 200.000 abitanti

2 punti


Ne consegue che la posizione in graduatoria dipende dalla combinazione delle diverse condizioni dichiarate dal richiedente.

In caso di parità di punteggio, il decreto attribuisce priorità al richiedente con il reddito più basso.


Quando verrà pubblicata la graduatoria e quando arriveranno i soldi

Questo è uno degli aspetti più importanti della procedura.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 28 ottobre 2026.

Il decreto prevede che la graduatoria regionale venga approvata con decreto del Direttore generale per la casa e la riqualificazione urbana entro 15 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle istanze.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero utilizzando l'ID della domanda, in modo da tutelare la riservatezza dei richiedenti.

L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, successivamente alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria.

Pertanto, alla data odierna, non è corretto indicare un giorno preciso per l’accredito: la normativa stabilisce il procedimento e il termine per l'approvazione della graduatoria, ma non individua una specifica data di valuta bancaria.

Il MIT aveva precedentemente manifestato l'obiettivo di consentire l'erogazione dei primi contributi entro la fine del 2026; tale indicazione deve tuttavia essere distinta dal termine procedimentale previsto dal decreto.


I controlli sulle dichiarazioni

La domanda contiene dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente, quindi, assume la responsabilità della veridicità delle informazioni dichiarate.

Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla documentazione e sulle dichiarazioni rese.

L’erogazione può essere subordinata all’esito positivo dei controlli e, qualora emergano incongruenze rispetto ai requisiti dichiarati, il richiedente può essere escluso dal beneficio.

Le somme che si rendessero disponibili a seguito delle esclusioni possono essere attribuite mediante scorrimento della graduatoria.

Per questa ragione è opportuno che, prima dell’invio della domanda, il richiedente verifichi attentamente la documentazione relativa alla propria posizione e conservi quella necessaria a dimostrare quanto dichiarato.


Un'attenzione particolare al requisito della proprietà immobiliare

Tra gli aspetti che meritano maggiore attenzione vi è quello relativo al patrimonio immobiliare.

Il requisito non consiste semplicemente nel “non avere una seconda casa”.

La disciplina stabilisce che il richiedente non deve essere proprietario di immobili ad uso residenziale nel medesimo Comune dell’abitazione familiare o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri, fatta salva l’eventuale proprietà dell’abitazione familiare.

La stessa abitazione familiare, secondo quanto previsto dal decreto, deve essere di proprietà del richiedente, dell’altro genitore oppure dei figli con il medesimo convivente.

Si tratta, pertanto, di un requisito che deve essere verificato concretamente caso per caso, soprattutto nelle situazioni nelle quali vi siano comproprietà, proprietà di quote, immobili ricevuti per successione o altri diritti reali.


Il contributo in sintesi

Il nuovo sostegno abitativo può essere così riassunto:

Chi: genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare di proprietà, con almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni.

Reddito: massimo 35.000 euro di reddito individuale.

ISEE: non costituisce il parametro previsto dalla misura; il decreto fa riferimento al reddito individuale risultante dall’ultima dichiarazione disponibile.

Affitto: contratto di locazione regolarmente registrato e intestato al richiedente.

Importo: 50% del canone annuale, fino a 6.000 euro.

Erogazione: unica soluzione annuale.

Domanda: esclusivamente online tramite SPID, CIE o CNS.

Periodo: dalle ore 12.00 del 7 ottobre alle ore 12.00 del 28 ottobre 2026.

Graduatoria: regionale, elaborata automaticamente sulla base dei punteggi previsti dal decreto.

Parità di punteggio: prevale il reddito più basso.

Risorse: 20 milioni di euro per l’annualità 2026.


Una misura che richiede attenzione nella compilazione

Il contributo rappresenta una misura di sostegno particolarmente rilevante per quei genitori che, dopo la cessazione della convivenza, devono sostenere contemporaneamente il costo di una nuova abitazione e gli obblighi economici e di cura nei confronti dei figli.

Proprio per la presenza di requisiti stringenti e di una procedura basata su dichiarazioni sostitutive, è tuttavia essenziale non considerare la domanda come una semplice formalità amministrativa.

La verifica preventiva dei requisiti, la corretta individuazione del reddito rilevante, la verifica della situazione immobiliare, la corretta indicazione degli estremi del provvedimento di separazione o divorzio e del contratto di locazione, nonché la corretta dichiarazione delle condizioni che attribuiscono punteggio possono incidere concretamente sull'ammissione e sulla posizione in graduatoria.

La domanda, una volta trasmessa, non può essere modificata.

È quindi consigliabile predisporre con anticipo tutta la documentazione necessaria e procedere alla compilazione con particolare attenzione.


Il contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati costituisce una misura nuova nell’ambito delle politiche di sostegno abitativo e, per l’annualità 2026, dispone di una dotazione di 20 milioni di euro.

La procedura è attualmente aperta e la scadenza è fissata alle ore 12.00 del 28 ottobre 2026.

La disciplina, tuttavia, non prevede un'erogazione automatica in favore di tutti coloro che presentano domanda: l'accesso effettivo al contributo dipende dal possesso dei requisiti, dal punteggio conseguito e dalla posizione nella graduatoria regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

Per informazioni e assistenza sulla procedura, il MIT ha indicato anche l'indirizzo e-mail genseparati.dgcru@mit.gov.it.



Avv. Giuseppe Missimi

 
 
 

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