Addebito della separazione per infedeltà anche se il coniuge tradito ha tollerato
Nel giudizio di separazione personale tra coniugi, l’infedeltà coniugale costituisce una delle violazioni più rilevanti dei doveri matrimoniali di cui all’art. 143 c.c. Tuttavia, non ogni tradimento comporta automaticamente l’addebito della separazione. Particolarmente delicata è l’ipotesi in cui il coniuge tradito abbia, di fatto, tollerato o perdonato l’infedeltà, proseguendo la convivenza o tentando una riconciliazione.

Il nesso causale tra infedeltà e intollerabilità della convivenza
Secondo un orientamento costante della Corte di cassazione, l’addebito può essere pronunciato solo quando la violazione dei doveri coniugali sia causa efficiente della crisi matrimoniale e dell’intollerabilità della convivenza, e non già una sua conseguenza.
La mera prova dell’infedeltà non è sufficiente: il giudice deve accertare che essa abbia inciso in modo determinante sull’equilibrio coniugale. Qualora, invece, il tradimento intervenga quando il rapporto è già compromesso, l’addebito deve essere escluso (Cass. civ., sez. I, n. 3923/2018).
L’onere della prova grava sul coniuge che chiede l’addebito, il quale deve dimostrare sia la violazione dell’obbligo di fedeltà sia il nesso causale tra tale violazione e la crisi coniugale.
Tolleranza, perdono e prosecuzione della convivenza: rilevanza ai fini dell’addebito
La tolleranza del coniuge tradito, il perdono o la temporanea prosecuzione della vita coniugale non escludono automaticamente la possibilità di pronunciare l’addebito.
La giurisprudenza ha chiarito che il perdono non ha valore giuridico vincolante e non cancella di per sé la rilevanza della violazione, soprattutto quando il tentativo di ricostruzione del rapporto si riveli fallimentare. La continuazione della convivenza può essere interpretata come un estremo tentativo di salvare il matrimonio e non come accettazione definitiva della condotta infedele.
Resta quindi decisivo l’accertamento in concreto dell’idoneità dell’infedeltà a determinare la crisi, anche se non immediatamente seguita dalla separazione. È stato inoltre affermato che rileva anche la cosiddetta infedeltà apparente, ossia quell’insieme di comportamenti (relazioni ambigue, messaggi, frequentazioni) idonei a ledere la dignità e l’onore dell’altro coniuge (Cass. civ., sez. I, n. 8929/2013).
Crisi coniugale preesistente o indipendente dall’infedeltà
Diversa è l’ipotesi in cui venga provato che la crisi matrimoniale fosse già in atto o comunque indipendente dall’infedeltà. In tal caso, il tradimento non assume rilievo causale e non può fondare l’addebito.
È onere del coniuge cui viene contestata la violazione dimostrare che la relazione extraconiugale sia successiva alla frattura del rapporto o che la convivenza fosse ormai meramente formale. In presenza di una crisi irreversibile già maturata, l’infedeltà viene qualificata come effetto e non come causa della separazione (Cass. civ., sez. I, n. 25966/2016).




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